Sez. U, Sentenza n. 6125 del 12/11/1988 (Rv. 460526 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (CONTABILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'IMPRESA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE - IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE DEL FONDO - DESTINAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA - ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (CONTABILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'IMPRESA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE - IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE DEL FONDO - DESTINAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA - ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ.*
Qualora il fondo privato, illegittimamente occupato al fine della costruzione di opera pubblica (per carenza di provvedimento autorizzativo o per decorso del termine in relazione al quale l'occupazione si configura legittima), venga radicalmente trasformato, con l'irreversibile destinazione nella realizzazione di detta opera, si verifica l'Estinzione del diritto di proprietà del privato, e la sua contestuale acquisizione a titolo originario in capo all'ente costruttore, in forza di un fatto illecito di natura istantanea, pure se con effetti permanenti, il quale si perfeziona con il verificarsi dell'indicata trasformazione. La data della trasformazione medesima, pertanto, segna l'inizio della prescrizione quinquennale del diritto del privato ad essere risarcito del danno subito per la perdita del bene (mediante pagamento di una somma pari al suo valore a quella data ed eventualmente rivalutata sino al giorno della liquidazione). (Conf 3940/88, mass n 459115).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)