Sez. L, Sentenza n. 8344 del 03/05/2004 (Rv. 572547 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Deduzione della pretesa creditoria - Indicazione dello stato passivo oggetto della opposizione - Necessità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 98 legge fall., al quale sono legittimati solo i soggetti il cui credito sia stato parzialmente o totalmente respinto, la deduzione della pretesa creditoria deve necessariamente contenere la indicazione dello stato passivo oggetto della opposizione, ai fini della verifica della identificazione dei titoli di credito per i quali si è dedotta la illegittima esclusione dallo stato passivo, non essendo possibile in tale sede far valere un credito diverso o di diverso ammontare.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)