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Sez. 1, Sentenza n. 10241 del 05/09/1992 (Rv. 478648 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - Domanda - In genere | Contenuto - Indicazione del titolo del credito e delle ragioni delle prelazioni - Necessità - Indicazione successiva delle connotazioni del credito - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1992-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478648-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - Domanda - In genere

Ai sensi dell'art. 93, primo comma della Legge Fallimentare, la domanda di insinuazione al passivo deve indicare non solo il titolo da cui il credito deriva, ma anche le ragioni delle prelazioni, di guisa che, anche questa seconda indicazione - cui equivale, per identità di "ratio", l'enunciazione di una qualità del credito, tale da consentirne il pagamento con prededuzione - assurge ad elemento costitutivo della causa petendi fatta valere con la suddetta domanda, configurato dal legislatore per fini di tutela della "par condicio" dei creditori concorrenti. Ne consegue che, in prosieguo della procedura concorsuale e segnatamente nel giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 98 della stessa Legge Fallimentare non è consentito non solo far valere un credito diverso o di diverso ammontare rispetto a quello specificato con l'istanza di insinuazione, ma neanche addurre una diversa connotazione dello stesso credito, nel senso che, pur avendo il creditore indicato, in detta istanza, trattarsi di credito privilegiato ex art. 2751 bis n. 3 cod. civ., possa poi sostenere, in sede di opposizione che spetti il diverso connotato della prededuzione per essere il credito sorto durante il periodo di amministrazione controllata che ha preceduto la dichiarazione di fallimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis n. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)