Sez. 4, Sentenza n. 24608 del 21/05/2024 Cc. (dep. 21/06/2024) Rv. 286587-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI | Art. 314 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4, comma 4, lett. b) d.lgs. n. 188 del 2021 - Mendacio - Equiparabilità al silenzio - Esclusione Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante rispetto alla determinazione cautelare, costituisce una condotta volontaria equivoca rilevante ai fini dell'accertamento del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/11/2021 num. 188 art. 4 com. 1 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)