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Sez. L, Sentenza n. 19360 del 10/09/2010 (Rv. 615295 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Contratto a tempo determinato - Qualificazione come rapporto a tempo indeterminato - Recesso del datore di lavoro - Valore di licenziamento - Impugnazione - Individuazione della domanda come nullità del recesso - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2010-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615295-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Quando il rapporto di lavoro a tempo determinato (ovvero un contratto di formazione e lavoro senza formazione) viene qualificato come rapporto a tempo indeterminato, l'atto con il quale il datore di lavoro comunica la scadenza del termine integra nella sostanza un licenziamento. Non incombe, pertanto nel vizio di extrapetizione il giudice il quale dichiara invalido il recesso e liquida il danno, nell'esercizio del suo potere di qualificazione giuridica dei fatti prospettati dalla parte qualora tale recesso sia stato impugnato come licenziamento illegittimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 6, Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/02/2003 num. 276 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)