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Sez. L, Sentenza n. 23756 del 10/11/2009 (Rv. 610898 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Contratto a termine illegittimamente stipulato - Disdetta per scadenza del termine - Artt. 6 della legge n. 604 del 1966 e 18 della legge n. 300 del 1970 - Inapplicabilità - Fondamento - Diritto del lavoratore al ripristino del rapporto di lavoro e alla tutela risarcitoria - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610898-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato, la disdetta con la quale il datore di lavoro, allo scopo di evitare la rinnovazione tacita del contratto, comunica al dipendente la scadenza del termine illegittimamente apposto, configura un atto meramente ricognitivo, non una fattispecie di recesso, e la prestazione lavorativa cessa in ragione dell'esecuzione che le parti danno alla clausola nulla. Ne consegue l'inapplicabilità degli artt. 6 della legge n. 604 del 1966 e 18 della legge n. 300 del 1970, benché la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato dia al dipendente il diritto al ripristino del rapporto di lavoro e, ove negato, il diritto alla tutela risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, acclarato che il contratto a termine di formazione e lavoro era stato stipulato da datore di lavoro diverso da quello convenuto in giudizio senza che tra i due datori fosse intervenuto trasferimento del rapporto di lavoro ad alcun titolo, aveva attribuito alla disdetta comunicata alla lavoratrice valore meramente ricognitivo dell'avvenuta scadenza del termine apposto al contratto di formazione e lavoro nell'erroneo presupposto della validità dello stesso e ne aveva tratto le conseguenze in termini di persistenza del rapporto per il periodo successivo e di diritto al risarcimento del danno pari alle retribuzioni a decorrere dalla messa in mora del datore di lavoro con l'offerta della prestazione lavorativa, identificata con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)