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Sez. 3, Sentenza n. 3242 del 16/05/1986 (Rv. 446233 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE) - CORRISPONDENZA DEL VALORE DI UN IMMOBILE CON IL PREZZO REALIZZATO NELLA VENDITA ALL'INCANTO IN SEDE DI ESPROPRIAZIONE FORZATA - NOZIONE DI COMUNE ESPERIENZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446233-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE) - CORRISPONDENZA DEL VALORE DI UN IMMOBILE CON IL PREZZO REALIZZATO NELLA VENDITA ALL'INCANTO IN SEDE DI ESPROPRIAZIONE FORZATA - NOZIONE DI COMUNE ESPERIENZA - CONSEGUENZE.*

La corrispondenza del valore di un immobile con il prezzo realizzato nella vendita all'incanto, in Sede di espropriazione forzata, è riconducibile nell'ambito delle nozioni di comune esperienza, anche alla stregua delle norme di legge, che, sia pure ad altri fini, partono dal presupposto della coincidenza dell'uno e dell'altro dato (quale l'art. 42 della legge di registro di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634). Ne consegue che l'affermazione del giudice del merito, nel senso che un fatto incidente negativamente sul valore di un fondo comporti una pari diminuzione del prezzo ricavato nella suddetta Sede, non viene a configurare un illegittimo "praesumptum de praesumpto", trattandosi della deduzione da una circostanza nota di una circostanza ignota, nei limiti della prova presuntiva contemplata dagli artt. 2727 e segg. cod. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2728, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 568, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)