Sez. U - , Ordinanza n. 28505 del 29/11/2017 (Rv. 646255 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Art. 13, comma 1, lett. a), del d.l. n. 39 del 2009, conv., con modif. in l. n. 77 del 2009 - Calcolo della trattenuta nei confronti delle farmacie - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario – Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Ricade nella giurisdizione ordinaria la domanda del farmacista, nei confronti dell'ASL, diretta ad ottenere il pagamento di una parte della somma trattenuta ex art. 13, comma 1, lett. a), del d.l. n. 39 del 2009, conv., con modif., in l. n. 77 del 2009, trattandosi di una pretesa di contenuto meramente patrimoniale, avente natura giuridica di diritto soggettivo, atteso che non può ravvisarsi l'esercizio di un potere autoritativo nell'interpretazione della citata disposizione, che disciplina l’entità, il periodo di durata, i destinatari del prelievo, demandando alle Regioni unicamente la regolamentazione delle modalità procedimentali del recupero degli importi. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in una fattispecie in cui una A.S.L. aveva indebitamente trattenuto una somma di denaro in applicazione della ritenuta – cd. extrasconto – dell’1, 4 per cento sul rimborso dell’eventuale maggior prezzo del farmaco a totale o parziale carico del SSN).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/04/2009 num. 39 art. 13 com. 1 lett. A, Legge 24/06/2009 num. 77 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)