Sez. U - , Ordinanza n. 9862 del 19/04/2017 (Rv. 643783 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Art. 13, comma 1, lett. a), del d.l. n. 39 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 77 del 2009 - Calcolo della trattenuta nei confronti delle farmacie - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Ragioni.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Ricade nella giurisdizione ordinaria la domanda del farmacista, nei confronti dell'ASL, diretta ad ottenere il pagamento di una parte della somma trattenuta ex art. 13, comma 1, lett. a), del d.l. n. 39 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 77 del 2009, trattandosi di una pretesa di contenuto meramente patrimoniale, avente la consistenza di diritto soggettivo, atteso che non può ravvisarsi l'esercizio di un potere autoritativo nell'interpretazione, da parte dell'Amministrazione, della citata disposizione, che disciplina entità, destinatari, durata e, dunque, modalità di calcolo del prelievo, rimettendo alle regioni unicamente la regolamentazione delle modalità procedimentali del recupero di tali importi.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/04/2009 num. 39 art. 13 com. 1 lett. A, Legge 24/06/2009 num. 77 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 7, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)