diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 46602 del 01/03/2019 Cc. (dep. 18/11/2019) Rv. 277491 - 01

PENA - APPLICAZIONE - CONCORSO DI REATI | Pluralità di condanne - Commissione di un nuovo reato dopo l'espiazione di una determinata pena - Criteri per la formazione di cumuli parziali - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277491-01

PENA - APPLICAZIONE - CONCORSO DI REATI

In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, qualora, durante l'espiazione di una determinata pena, o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, non può effettuarsi il cumulo di tutte le pene, ma occorre procedere a cumuli parziali, ossia, da un lato, al cumulo delle pene inflitte per i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, e, dall'altro, ad un nuovo cumulo, comprensivo della pena residua e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, sino alla data della successiva detenzione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 78, Cod. Pen. art. 80

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)