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Sez. 1 - , Sentenza n. 13985 del 25/02/2020 Cc. (dep. 07/05/2020) Rv. 278939 - 01

PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI | Pene inflitte con provvedimenti diversi - Criteri per la formazione del cumulo - Principio dell'unicità del rapporto esecutivo - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278939-01

PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI

In tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell'unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall'art. 78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'erroneità del cumulo operato tra la pena irrogata al ricorrente per un reato commesso dopo la sua remissione in libertà, conseguente ad un provvedimento di grazia poi revocato, e la pena residua da espiare).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 72 CORTE COST., Cod. Pen. art. 73 CORTE COST., Cod. Pen. art. 74, Cod. Pen. art. 75, Cod. Pen. art. 76 CORTE COST., Cod. Pen. art. 78, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663, Cod. Pen. art. 174 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)