Sez. L, Sentenza n. 5233 del 26/08/1986 (Rv. 447825 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - COMPENSO PER FERIE NON GODUTE E PER RIPOSI COMPENSATIVI - BASE DEL RELATIVO CALCOLO - INDIVIDUAZIONE - RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA COLLETTIVA - NECESSITÀ.*
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - COMPENSO PER FERIE NON GODUTE E PER RIPOSI COMPENSATIVI - BASE DEL RELATIVO CALCOLO - INDIVIDUAZIONE - RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA COLLETTIVA - NECESSITÀ.*
In tema di lavoro marittimo, l'individuazione delle voci retributive da prendere a base del calcolo del compenso per ferie e per riposi compensativi deve essere effettuata alla stregua della disciplina collettiva del settore. Invero, mancando nella materia fonti primarie di diritto della navigazione, giacché la nozione di retribuzione dettata dall'art. 361 cod. nav. Concerne soltanto la indennità di fine rapporto e la Determinazione delle misure e delle componenti delle retribuzioni è demandata dalla legge 19 dicembre 1979 n. 649 ai contratti collettivi, il ricorso alla disciplina dettata da questi ultimi è imposto altresì, oltre che dalla normativa dell'art. 1 n. 5 della legge 22 febbraio 1934 n. 370 sul riposo domenicale e settimanale, dai principi generali in materia di lavoro subordinato, per i quali la Determinazione della retribuzione è rimessa all'autonomia contrattuale, sempre che si tratti di istituti - quali quelli in questione - per i quali manchi un'espressa previsione di legge che, al pari dell'art. 2121 cod. civ., imponga l'adozione di un concetto onnicomprensivo di retribuzione. (Conf 5904/84, mass n 437569).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1, Cod. Navig. art. 325 CORTE COST., Cod. Navig. art. 361, Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 19/12/1979 num. 649
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)