Sez. L, Sentenza n. 5904 del 19/11/1984 (Rv. 437569 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - COMPENSO PER FERIE NON GODUTE - BASE DEL RELATIVO CALCOLO - INDIVIDUAZIONE - RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA COLLETTIVA - NECESSITÀ - RAPPORTO ANTERIORE ALLA LEGGE N. 649 DEL 1979 - IRRILEVANZA.*
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - COMPENSO PER FERIE NON GODUTE - BASE DEL RELATIVO CALCOLO - INDIVIDUAZIONE - RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA COLLETTIVA - NECESSITÀ - RAPPORTO ANTERIORE ALLA LEGGE N. 649 DEL 1979 - IRRILEVANZA.*
In tema di lavoro marittimo, l'individuazione delle voci retributive da prendere a base del calcolo del compenso per ferie non godute deve essere effettuata alla stregua della disciplina collettiva del settore (nella specie non comprendente fra dette voci il compenso per lavoro straordinario anche se il rapporto sia anteriore all'entrata in vigore della legge n. 649 del 1979, che, con norma priva di efficacia retroattiva e aggiuntiva di un comma all'art. 325 cod. nav., demanda ai contratti collettivi la Determinazione della misura e delle componenti della retribuzione. Invero, mancando, nella materia suddetta, fonti (primarie) di diritto della navigazione (giacché la nozione di retribuzione dettata dall'art. 361 cod. nav. Concerne soltanto l'indennità di fine rapporto), il ricorso alla disciplina collettiva è imposto oltre che dalla normativa dell'art. 1 n. 5 dalla legge 22 febbraio 1934 n. 370 (sul riposo domenicale e settimanale) che importa l'eliminazione del diritto civile dalle dette fonti, dai principi generali in materia di lavoro subordinato, per i quali la Determinazione della retribuzione, salva la tutela garantita dallo art. 36 cost., è rimessa all'autonomia contrattuale sempre che si tratti di istituti - quale quello del compenso per ferie - per i quali manchi un'espressa previsione di legge che (al pari dello art. 2121 cod. civ.) imponga l'adozione di un concetto onnicomprensivo di retribuzione. (V 1081/84, mass n 433237; (V 1075/84, mass 433232; (V 1069/84, mass n 433228; (V 5887/81, mass n 416639).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1, Cod. Navig. art. 325 CORTE COST., Cod. Navig. art. 361, Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 19/12/1979 num. 649
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)