Sez. 2, Sentenza n. 19584 del 05/05/2006 Ud. (dep. 07/06/2006) Rv. 233774 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | Nuova formulazione dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. - Configurabilità del vizio di motivazione anche con riferimento alla "contraddittorietà" - Necessità che la stessa, al pari della illogicità, sia "manifesta" - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE
La "contraddittorietà" della motivazione, la cui previsione è stata aggiunta a quella della mancanza e della manifesta illogicità nella nuova formulazione dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. introdotta dall'art. 8 della L. 20 febbraio 2006 n. 46, consistendo essenzialmente in una deviazione dal principio basilare della logica, che è appunto quello di non contraddizione, deve essere anch'essa "manifesta", nel senso che il suo spessore deve essere tale da inficiare la stessa struttura logica della motivazione, rimanendo, per converso, ininfluenti incongruenze che siano di minima entità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)