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Sez. 4, Sentenza n. 30057 del 19/06/2006 Ud. (dep. 12/09/2006) Rv. 234373 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | Nuova formulazione dell'art. 606, comma primo lett. e), cod. proc. pen. - Contraddittorietà della motivazione - Rilevabilità - Necessità che sia manifesta - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234373-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

A seguito della novella all'art. 606, comma primo lett. e), cod. proc. pen., introdotta dall'art. 8 della L. n. 46 del 2006, in tema di vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità, la previsione della contraddittorietà della motivazione, che si aggiunge alla mancanza o manifesta illogicità della stessa, può essere rilevata ancorché non manifesta, atteso che l'aggettivazione di "manifesta" risulta riferita alla sola illogicità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)