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Sez. L, Sentenza n. 604 del 10/01/2025 (Rv. 673565-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Autoferrotranvieri - Art. 53 allegato A al r.d. n. 148 del 1931 - Richiesta di intervento del Consiglio di disciplina - Licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro - Nullità per violazione di norma imperativa - Conseguenze - Sentenza della Corte cost. n. 22 del 2024 - Parziale illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 - Diritto del lavoratore alla reintegrazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2025-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673565-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Il licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro successivamente alla tempestiva richiesta di intervento del Consiglio di disciplina, ai sensi della normativa speciale per gli autoferrotranvieri di cui agli artt. 53 e 54 del R.D. n. 148 del 1931, è nullo per violazione di norma imperativa, sicché in applicazione dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 - nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui si riferiva alle sole ipotesi di nullità testuale - alla declaratoria di nullità del licenziamento consegue il diritto del lavoratore alla reintegrazione.

Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 53 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 23 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)