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Sez. L, Sentenza n. 1157 del 20/01/2026 (Rv. 677762-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Autoferrotranvieri - Art. 53 allegato A al r.d. n. 148 del 1931 - Inosservanza delle previsioni ivi contenute - Nullità per violazione di norma imperativa - Automatismo - Esclusione - Valutazione della natura imperativa della disposizione non osservata - Necessità - Fondamento - Fattispecie. TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677762-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In tema di procedimento disciplinare degli autoferrotranvieri, l'inosservanza delle prescrizioni previste dall'art. 53 del r.d. n. 148 del 1931 all. A, non determina l'automatica nullità della sanzione disciplinare irrogata per qualsivoglia alterazione meramente formale della procedura, dovendosi limitare tale conseguenza alle sole ipotesi di violazione di disposizioni effettivamente dotate di forza imperativa, in quanto poste a presidio di interessi e valori fondamentali che trascendono quelli del singolo. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che la mancata redazione della relazione scritta, richiesta dal comma 3 dell'art. 53, fosse idonea a integrare una causa di nullità del licenziamento irrogato, sostanziandosi nell'omissione di un adempimento endo-procedimentale, legato alla ripartizione dell'attività all'interno della struttura organizzativa dell'azienda e non lesiva del diritto di difesa).

Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 53 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)