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Sez. 1, Sentenza n. 6556 del 20/03/2014 (Rv. 630522 - 01)

DEMANIO - FACOLTÀ DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI - IN GENERE (CONCESSIONI) | Ente per la zona industriale di Trieste - Godimento beni demaniali - Pagamento di un canone in favore dell'Autorità portuale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630522-01

DEMANIO - FACOLTÀ DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI - IN GENERE (CONCESSIONI)

Ai sensi dell'art. X dell'ordine n. 66 del 18 aprile 1953 del governatore militare della zona britannico-americana del Territorio Libero di Trieste, l'ente per la zona industriale di Trieste, avente natura e fini pubblici, può utilizzare gli immobili facenti parte del demanio marittimo e i macchinari di proprietà dello Stato situati entro l'area del porto senza il pagamento di alcun corrispettivo. Invero, la menzionata norma non limita tale uso ai beni patrimoniali disponibili e, essendo equiparabile nella gerarchia delle fonti ad una disposizione legislativa, non si pone in contrasto né con l'art. 823 cod. civ., nella parte in cui dispone che i beni del demanio pubblico non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, né con gli artt. 34 e 39 cod. nav., che consentono la temporanea destinazione di determinate parti del demanio marittimo ad usi pubblici nonché la riduzione del canone ad importi meramente simbolici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 823, Cod. Navig. art. 34, Cod. Navig. art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)