Sez. 5, Sentenza n. 18450 del 26/10/2012 (Rv. 624154 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Presupposti per l'assoggettamento all'imposta - Ente pubblico - Natura delle funzioni svolte dall'ente - Rilevanza - Conseguenze - Esercizio di funzioni statali o di attività commerciale o di entrambe contemporaneamente - Accertamento - Criteri della natura dell'ente o della costituzione dello stesso per legge - Decisività - Esclusione - Fattispecie relativa all'EZIT (Ente per la Zona Industriale di Trieste).
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI
In tema di IRPEG, l'assoggettamento ad imposta di un ente pubblico diverso dalle società (nella specie, l'EZIT, Ente per la Zona Industriale di Trieste), nella disciplina del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 1 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, presuppone che lo stesso non svolga funzioni statali, attesa in questo caso l'esenzione dall'imposta ai sensi dell'art. 88, comma secondo, lett. a), del medesimo d.P.R., ma eserciti un'attività commerciale esclusiva o principale, o anche solo secondaria, a norma del precedente art. 87, e, in caso di struttura con attività plurime, pure se in contemporaneità con l'esercizio di funzioni statali. Ne consegue che la natura di ente pubblico non economico o la costituzione del medesimo per legge non costituiscono criteri decisivi ai fini dell'esenzione dell'IRPEG.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)