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Sez. 2 - , Sentenza n. 3845 del 17/02/2020 (Rv. 657103 - 03)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Procedimento sanzionatorio attivato dalla Banca d'Italia - Contemporanea pendenza per i medesimi fatti di procedimento sanzionatorio attivato dalla CONSOB - Incompatibilità con l'art. 6 CEDU - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2020-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657103-03

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

La contemporanea attivazione di due distinti procedimenti sanzionatori, l'uno condotto dalla Banca d'Italia e l'altro dalla CONSOB, in relazione ai medesimi fatti, non pone problemi di compatibilità con l'art. 6 CEDU qualora i predetti procedimenti siano tesi a sanzionare diversi profili della condotta antisociale realizzata dal soggetto ed a condizione che tra le due procedure sussista una connessione sostanziale e cronologica, che il trattamento sanzionatorio sia nel complesso proporzionato e comunque prevedibile nella sua articolazione ed entità, che sia assicurata l'unicità della raccolta e, ove possibile, della valutazione della prova e, infine, che la sanzione imposta nel procedimento che si concluda per primo sia tenuta in considerazione nell'altro procedimento, così da assicurare la proporzionalità complessiva della pena in concreto irrogata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)