Sez. 2 - , Sentenza n. 21017 del 06/08/2019 (Rv. 655192 - 02)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Diverse violazioni sanzionate da Banca d'Italia e CONSOB secondo le loro competenze - "Ne bis in idem" - Violazione - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In tema di vigilanza sull'attività di intermediazione finanziaria, il principio del "ne bis in idem" non opera qualora vengano in rilievo più condotte illecite ricomprese in diverse norme sanzionatorie applicate dalla Banca d'Italia e dalla Consob secondo le rispettive competenze.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 5, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)