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Sez. 5, Sentenza n. 2658 del 31/05/1999 Cc. (dep. 11/06/1999) Rv. 213634 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Interruzione - Procedimento pretorile - Decreto di rinvio a giudizio - Richieste del Pm al pretore di fissazione della data di comparizione - Esclusione - Sottoscrizione del decreto da parte del Pm e dell'ausiliario - Necessità - Momento di interruzione della prescrizione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-05-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213634-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

Nel giudizio pretorile, il decreto di citazione a giudizio è atto a formazione progressiva, in quanto, prima della sua emissione, il PM deve avanzare al pretore richiesta di fissazione dell'udienza ed, eventualmente, di indicazione della sezione innanzi alla quale l'imputato dovrà presentarsi. Solo dopo l'inserimento di tali dati e dopo la sottoscrizione ad opera del PM e dell'ausiliario, il decreto, in quanto atto completo, potrà considerarsi venuto ad esistenza. A tanto consegue che la semplice richiesta avanzata dal PM al pretore di fissare la data di celebrazione del dibattimento, in quanto attività interna e strumentale, non ha efficacia interruttiva della prescrizione (non essendo peraltro ad essa riconosciuto tale effetto dall'art. 160 cod. pen.); l'interruzione, viceversa, consegue unicamente all'emissione del decreto completo in tutti i suoi elementi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)