diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 8120 del 22/06/1998 Ud. (dep. 08/07/1998) Rv. 211374 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Giudizio pretorile - Pubblico ministero - Decreto di citazione a giudizio - Richiesta al pretore di fissazione della data di comparizione e deposito in segreteria del decreto privo della sottoscrizione - Interruzione della prescrizione - Esclusione - Sottoscrizione da parte del pubblico ministero e dell'ausiliario del decreto di citazione completo in tutti i suoi elementi - Necessità - Momento della interruzione della prescrizione - È quello della sottoscrizione del decreto.
Stato
decisa il 1998-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211374-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

Nel giudizio pretorile, il decreto di citazione è atto a formazione progressiva, in quanto, prima della sua emissione, il P.M. deve formulare richiesta al pretore di fissazione della data della comparizione e, quando occorre, anche della sezione davanti alla quale l'imputato dovrà comparire. Tali dati devono poi essere inseriti nel decreto, il quale è perfetto in ogni sua parte e deve considerarsi venuto a esistenza solo dopo il suo completamento, con la sottoscrizione del P.M. e dell'ausiliario che lo assiste. Ne consegue che il deposito dell'atto non sottoscritto in segreteria e la richiesta al pretore dei dati sopra detti costituiscono adempimenti di carattere meramente interno e strumentale al fine, non idonei a dar luogo all'effetto interruttivo della prescrizione, effetto che si verifica, al contrario, nel momento in cui il P.M. e l'ausiliario sottoscrivono l'atto completo in tutti i suoi elementi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 554 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 132, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 132, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 160, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)