Sez. 2, Sentenza n. 2643 del 05/03/1992 (Rv. 476054 - 01)
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - Calcolo - Dal confine | Comune di Casagiove - Piano regolatore approvato con decreto n. 578 del 4 aprile 1974 della Giunta regionale della Campania - Nuove costruzioni nella zona b classe II - Distacco minimo dal confine di metri 5 - Prescrizione - Mancanza di edifici sul fondo contiguo - Irrilevanza - Edificio posto a confine tra i due fondi - Preesistenza - Autore della nuova opera - Facoltà.
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - Calcolo - Dal confine
Ai sensi del piano regolatore del Comune di Casagiove, approvato con decreto della Giunta regionale della Campania n. 578 in data 4 aprile 1974, le nuove costruzioni nella zona b classe II debbono osservare il distacco minimo dal confine di mt. 5. Tale prescrizione deve intendersi assoluta, operante anche in mancanza di edifici sul fondo contiguo, nella parte adiacente a quella su cui deve essere eretto il nuovo fabbricato. Per contro solo se su quell'area preesista un edificio posto a confine fra i due fondi, l'autore della nuova opera può avvalersi della facoltà di costruire in aderenza, essendo, in mancanza, tenuto ad osservare il distacco minimo di mt. 10 dal preesistente caseggiato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 7 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 13, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)