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Sez. 2, Sentenza n. 2457 del 13/10/1967 (Rv. 329754 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA - INPS - ASSEGNI FAMILIARI.*
Stato
decisa il 1967-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329754-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA - INPS - ASSEGNI FAMILIARI.*

In tema di previdenza e assistenza sociale, il richiamo contenuto nell'art. 58, ultimo comma, del T.U. 30 maggio 1955, n.797, sugli assegni familiari riguarda, senza alcuna esclusione, tutte le Disposizioni relative alla decisione dei ricorsi, contenute nel titolo V del R.d. n.1827 del 1935 compresa quella dell'art. 98, modificata dalla l. 5 febbraio 1957, n.18, la quale sancisce l'Obbligo degli organi di decidere il ricorso entro i novanta giorni successivi alla data della sua proposizione, facultando l'interessato ad esperire l'Azione giudiziaria nell'ipotesi che tale termine trascorra senza che la decisione sia stata pronunciata. Conforme alle sentenze n.380-66, massima n.320735 849-64, 31423, 2072-62 contra 952-63, 3265-62.*

Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 98

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)