Sez. 2, Sentenza n. 1478 del 15/09/1970 (Rv. 347317 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - RICORSO AMMINISTRATIVO - TERMINE PER PROPORRE L'AZIONE GIUDIZIARIA - APPLICABILITA DEL DETTO TERMINE IN TUTTO L'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DIRETTO ALLA DECISIONE DEI RICORSI IN MATERIA DI ASSEGNI FAMILIARI ED IN RELAZIONE A TUTTE LE FASI DI ESSO.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - RICORSO AMMINISTRATIVO - TERMINE PER PROPORRE L'AZIONE GIUDIZIARIA - APPLICABILITA DEL DETTO TERMINE IN TUTTO L'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DIRETTO ALLA DECISIONE DEI RICORSI IN MATERIA DI ASSEGNI FAMILIARI ED IN RELAZIONE A TUTTE LE FASI DI ESSO.*
Il richiamo contenuto nell'art 58 del tu 30 maggio 1955 n 797, sugli assegni familiari, al titolo quinto del RDL n 1827 del 1935 riguarda tutte le norme relative alla decisione del ricorso contenute nel suddetto titolo, ivi compresa quella di cui all'art 98, modificata dalla legge n 18 del 1957, la quale sancisce l'Obbligo degli organi amministrativi di decidere il ricorso entro i 90 giorni successivi alla data della sua proposizione, facultando l'interessato ad esperire l'Azione giudiziaria nell'ipotesi che questo termine trascorra senza che la decisione sia stata pronunziata. Questa regola opera in tutto l'arco del procedimento diretto alla decisione dei ricorsi in materia di assegni familiari ed in relazione a tutte le singole fasi di esso e non soltanto a quella che precede immediatamente l'adizione dell'autorita giudiziaria. Pertanto, qualora l'organo amministrativo di primo grado non decida il ricorso entro novanta giorni, la scadenza di questo termine segna l'inizio della decorrenza del successivo termine previsto per ricorrere all'organo superiore. (Conf 2457'67 mass n 329754, 2497'67 mass n 329809, 380'66 mass n 320735, 869'65, 849'64).*
Riferimenti normativi: Legge 30/05/1955 num. 797 art. 58 CORTE COST., Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)