Sez. 3 - , Sentenza n. 27592 del 14/07/2020 Ud. (dep. 06/10/2020) Rv. 279902 - 01
EDILIZIA - ZONE SISMICHE | Citazione per il dibattimento del dirigente dell'ufficio tecnico regionale - Obbligo – Limitazione all’ipotesi di ulteriori accertamenti tecnici ex art. 98, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001 - Sussistenza.
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La previsione di cui all'art. 98, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, secondo cui deve essere in ogni caso citato per il dibattimento, nei giudizi per violazioni della normativa antisismica, il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, trova applicazione solo nell'ipotesi in cui si sia proceduto ad «ulteriori accertamenti tecnici» a norma del comma 1 della medesima disposizione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il sintagma «in ogni caso», va collegato alla volontà di prevedere l'esame del predetto dirigente in ogni ipotesi di svolgimento di ulteriori accertamenti tecnici, indipendentemente dalla scelta discrezionale dell'autorità inquirente in ordine alla nomina di uno o più consulenti ed alla loro selezione fra le diverse categorie di soggetti indicate dalla norma).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 98 com. 1, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 98 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)