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Sez. 3 - , Sentenza n. 58313 del 25/10/2018 Ud. (dep. 27/12/2018) Rv. 274340 - 01

EDILIZIA - ZONE SISMICHE | Citazione per il dibattimento del dirigente dell'ufficio tecnico - Obbligo -Esclusione - Valutazione della rilevanza della sua escussione - Necessità - Prova decisiva - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274340-01

EDILIZIA - ZONE SISMICHE

La previsione di cui all'art. 98, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, secondo cui deve essere in ogni caso citato per il dibattimento nei giudizi per violazioni della normativa antisismica il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, non può essere intesa quale vincolo assoluto all'audizione, in quanto anche detta escussione, in ossequio al principio dell'inammissibilità della prova manifestamente superflua o irrilevante, deve essere subordinata alla valutazione circa l'utilità della deposizione in ordine all'accertamento delle contravvenzioni o all'esercizio del potere - dovere di adottare le particolari statuizioni previste dal terzo comma della disposizione citata nel caso di violazioni di carattere sostanziale.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 98 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)