Sez. 3, Sentenza n. 5332 del 22/03/1982 Ud. (dep. 29/05/1982) Rv. 153957 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - DESTINATARI DELLE NORME - CAPOCANTIERE - DOVERI: VIGILANZA DEI LAVORI E DEI DIPENDENTI - ESONERO DAGLI OBBLIGHI - CONDIZIONI: ASSENZA LEGITTIMA E TRASMISSIONE DEI POTERI AD ALTRO PREPOSTO.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - DESTINATARI DELLE NORME - CAPOCANTIERE - DOVERI: VIGILANZA DEI LAVORI E DEI DIPENDENTI - ESONERO DAGLI OBBLIGHI - CONDIZIONI: ASSENZA LEGITTIMA E TRASMISSIONE DEI POTERI AD ALTRO PREPOSTO.*
Il capocantiere ha gli obblighi della sorveglianza dei lavori e della vigilanza dei dipendenti. È esonerato da tali doveri soltanto a due condizioni: assenza legittima, cioè determinata da impellenti ed inderogabili necessità personali, professionali o familiari; conferimento delle opportune Disposizioni e dei suoi poteri ad altro preposto. (V. Mass. 150230 ed ivi citate, 111899 ed ivi citate proprio per l'ipotesi di allontanamento del datore di lavoro).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)