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Sez. 4, Sentenza n. 8335 del 24/03/1981 Ud. (dep. 24/09/1981) Rv. 150230 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - SUL LAVORO - EVENTO COLPOSO - DOVERI DELL'IMPRENDITORE - IMPRUDENZA DEL LAVORATORE - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150230-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - SUL LAVORO - EVENTO COLPOSO - DOVERI DELL'IMPRENDITORE - IMPRUDENZA DEL LAVORATORE - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA.*

In tema di evento colposo, per inosservanza delle norme antinfortunistiche la responsabilità dell'imprenditore, che non abbia approntato le dovute misure di sicurezza, non viene meno per il solo fatto che il lavoratore sia incorso in qualche inosservanza di cautele. Il datore di lavoro deve infatti esercitare la necessaria vigilanza, proprio al fine di evitare che gli operai tengano comportamenti negligenti. (sulla prima parte con in termini mass. 123922/73; Conf. Mass. 138140/78 ed ivi richiamate, 144528/80 ed ivi richiamate, 144642/80, 149001/81, le quali precisano che la responsabilità dell'imprenditore è esclusa solo nel caso in cui l'operaio abbia tenuto una condotta inopinabile ed esorbitante dal sistema di lavorazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)