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Sez. L, Sentenza n. 720 del 15/02/1978 (Rv. 390060 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - MINATORI - PENSIONE INTEGRATIVA - SPETTANZA - CONDIZIONI - MINATORE TITOLARE DI PENSIONE DI INVALIDITA - PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIA - SPETTANZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390060-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - MINATORI - PENSIONE INTEGRATIVA - SPETTANZA - CONDIZIONI - MINATORE TITOLARE DI PENSIONE DI INVALIDITA - PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIA - SPETTANZA - ESCLUSIONE.*

Gli artt 1 e 3 della legge n 5 del 1960, sulla cosiddetta 'pensione integrativà a carico dell'INPS, per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, hanno il solo effetto di consentire l'anticipato (a cinquantacinque anni, anziche a sessanta) pensionamento di vecchiaia a favore di quei lavoratori, ferma restando l'unicita del rapporto assicurativo con l'INPS e senza derogare i principi fondamentali dell'alternativita, dell'immutabilita e della non cumulabilita delle prestazioni previdenziali. Pertanto, essi non attribuiscono ai detti lavoratori, titolari della pensione di invalidita INPS, il diritto di ottenere, raggiunta l'eta minima richiesta, dallo stesso istituto la pensione anticipata di vecchiaia, nemmeno se solo in sostituzione di quella gia da loro goduta. (Conf 28/77, mass n 383532).*

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1960 num. 5 art. 1 CORTE COST., Legge 03/01/1960 num. 5 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)