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Sez. L, Sentenza n. 6136 del 19/06/1990 (Rv. 467820 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI - PENSIONI - CUMULABILITÀ - PERIODO DI SERVIZIO MILITARE O ASSIMILATO - VALUTAZIONE CONGIUNTA PER IL CASO DI RICONOSCIMENTO AI FINI DI ALTRO TRATTAMENTO SOSTITUTIVO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER SERVIZIO MILITARE - UTILIZZAZIONE UNA SOLA VOLTA E PER INTERO AI FINI DI UN UNICO TRATTAMENTO PENSIONISTICO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1990-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467820-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI - PENSIONI - CUMULABILITÀ - PERIODO DI SERVIZIO MILITARE O ASSIMILATO - VALUTAZIONE CONGIUNTA PER IL CASO DI RICONOSCIMENTO AI FINI DI ALTRO TRATTAMENTO SOSTITUTIVO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER SERVIZIO MILITARE - UTILIZZAZIONE UNA SOLA VOLTA E PER INTERO AI FINI DI UN UNICO TRATTAMENTO PENSIONISTICO - NECESSITÀ.*

Il secondo comma dell'art. 49 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui, escludendo l'applicabilità delle Disposizioni del precedente comma dello stesso articolo, stabilisce che il periodo di servizio militare o assimilato non possa essere valutato (ai fini del diritto e della Determinazione della misura della pensione dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'Invalidità, la vecchiaia e i superstiti) per coloro in cui favore detto periodo "sia stato o possa venir riconosciuto ai fini di altro trattamento pensionistico sostitutivo dell'Assicurazione generale obbligatoria", costituisce espressione dei principi di alternatività, immutabilità e non cumulabilità delle prestazioni previdenziali, per i quali non è consentito che più prestazioni siano acquisite con riferimento ad uno stesso periodo e da parte di uno stesso assicurato, sicché, ai sensi di detta norma, la contribuzione figurativa per servizio militare è utilizzabile una sola volta e per intero ai fini di un unico trattamento pensionistico. (V 5363/83, mass n 430285; (V 720/78, mass n 390060).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 49 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 6, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 8, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)