Sez. U, Ordinanza n. 11289 del 23/05/2011 (Rv. 617471 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA | Risoluzione di un contratto di rappresentanza e agenzia - Vendita in Germania di beni prodotti da una società italiana - Costituzione del convenuto senza contestazione della giurisdizione del giudice italiano - Radicamento della stessa - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA
In una controversia avente ad oggetto la domanda di risoluzione di un contratto di rappresentanza ed agenzia per la vendita in Germania di beni prodotti da una società italiana, ove il convenuto straniero si costituisca davanti al giudice italiano senza contestarne la giurisdizione, questa si radica in via definitiva ai sensi dell'art. 24 del Regolamento CE n. 44/2001, non trattandosi di nessuno dei rapporti per i quali l'art. 22 del medesimo Regolamento prevede una competenza esclusiva.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 22, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 24, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 26, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)