Sez. U, Ordinanza n. 8988 del 15/04/2010 (Rv. 612342 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Risarcimento dei danni da esercizio illegittimo di funzione pubblica - Azione nei confronti di Stato estero - Mancata contestazione della giurisdizione italiana - Conseguenze - Accettazione della giurisdizione - Costituzione del convenuto "iure imperii" o quale soggetto privato - Irrilevanza.
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI
Nella controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante da abuso della funzione pubblica ed eccesso di potere del Ministero di uno Stato estero comunitario (nella specie, del Portogallo) nella fase di aggiudicazione di una gara di appalto, in cui siano state violate norme comunitarie ed interne, non ha alcun rilievo se tale Ministero, evocato in giudizio in Italia, si sia costituito nella veste di esercente funzioni pubbliche ovvero di soggetto privato inadempiente, qualora non abbia rifiutato la giurisdizione italiana con la prima delle sue difese, ex artt. 4 e 11 della legge n. 218 del 1995, da tale omissione derivando l'accettazione di tale giurisdizione. (Applicando detto principio, la S.C. ha affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo italiano adito, essendo stata chiesta avanti ad esso la tutela risarcitoria in causa, iniziata nel 2002, cui è stato ritenuto applicabile l'art. 7 della legge n. 205 del 2000).
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 62, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 244
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)