Sez. 1, Sentenza n. 535 del 25/01/1996 Cc. (dep. 25/06/1996) Rv. 205162 - 01
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Scelta delle misure (criteri) | Gravità delle condizioni di salute ostativa alla custodia in carcere - Valutazione in relazione alla loro compatibilità con l'ambiente carcerario - Necessità.
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Scelta delle misure (criteri)
La particolare gravità delle condizioni di salute richiesta per l'operatività del divieto di custodia in carcere - salvo in caso di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - dall'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., va valutata, oltre che in se stessa, anche in relazione alla praticabilità dei necessari interventi diagnostici o terapeutici in ambiente carcerario, intendendosi per tale anche quello costituito dai centri clinici dell'amministrazione penitenziaria, e tenendo conto, altresì della possibilità, offerta dall'art. 11 della legge n. 354 del 1975 (cosiddetto ordinamento penitenziario), di disporre, non solo per i condannati, ma anche per coloro che si trovano in stato di custodia cautelare, il ricovero in luogo esterno di cura, fermo restando lo stato di detenzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)