Sez. 5, Sentenza n. 16500 del 15/03/2006 Cc. (dep. 15/05/2006) Rv. 234446 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Divieto di custodia in carcere per condizioni di salute - Valutazione anche in relazione alla compatibilità con l'ambiente carcerario in concreto - Necessità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
La valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerario deve essere effettuata sia in astratto, con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge, sia in concreto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita. (In motivazione la Corte ha precisato che compete al giudice, eventualmente coadiuvato da soggetto in possesso delle necessarie conoscenze tecnico- scientifiche, e a nessun altro il compito di stabilire se - ed oltretutto prima della decisione sullo "status libertatis" - esistano nella rete carceraria italiana, in riferimento allo specifico detenuto, istituti caratterizzati dalle condizioni atte a rendere compatibile il regime detentivo con lo stato di salute del medesimo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)