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Sez. 5, Sentenza n. 927 del 25/02/1997 Cc. (dep. 01/04/1997) Rv. 207536 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - IN GENERE | Capo di sentenza impugnata relativa a fatto non più previsto dalla legge come reato - Sentenza applicativa di pena su accordo delle parti - Pena inflitta a titolo di continuazione per il suddetto fatto - Annullamento senza rinvio del capo in questione - Necessità - Sussistenza - Ragione.
Stato
decisa il 1997-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207536-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - IN GENERE

In sede di ricorso la Cassazione deve annullare senza rinvio il capo impugnato di una sentenza, che concerne un fatto non preveduto dalla legge come reato ed eliminare la relativa pena computata a titolo di continuazione, anche se si tratti di sentenza che ne abbia fatto applicazione su richiesta, quando il ricorrente non alleghi che l'avrebbe formulata diversamente in relazione ai capi residui, in particolare subordinandone l'efficacia alla concessione di sospensione condizionale. L'annullamento parziale in tal caso, infatti, non implica sacrificio della libertà delle parti nella scelta del rito e della valutazione discrezionale riservata al giudice di merito nell'accogliere l'accordo in relazione ai suddetti residui capi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 620

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)