Sez. 3, Sentenza n. 1460 del 26/03/1996 Cc. (dep. 24/04/1996) Rv. 205230 - 01
Procedimenti speciali - Patteggiamento - In genere | Pluralità di reati contestati - Depenalizzazione di alcune delle ipotesi contestate - Riquantificazione della pena da parte del giudice dell'impugnazione tenendo conto dell'intervenuta depenalizzazione - Esclusione - Travolgimento dell'intero accordo che ha portato al patteggiamento - Necessità - Nuovo giudizio - Necessità - Fattispecie in tema di depenalizzazione dei reati in tema di collocamento dei lavoratori.
Procedimenti speciali - Patteggiamento - In genere
In caso di patteggiamento per una pluralità di reati, qualora nel corso del giudizio uno dei reati venga depenalizzato (ma lo stesso vale in caso di abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale), il venir meno di uno dei termini essenziali del contenuto dell'accordo che ha portato al patteggiamento travolge l'intero provvedimento e impone l'annullamento della sentenza per una nuova valutazione delle parti. Non è perciò possibile una pronuncia di annullamento senza rinvio da parte della corte di cassazione limitatamente alla fattispecie venuta meno e la conseguente modifica nel computo della pena. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sono più previsti come reato con riferimento alla contestazione dei reati di cui agli articoli 5 e 6 della legge 10 gennaio 1935, n. 112 e degli articoli 1 e 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 4 in materia di collocamento dei lavoratori, essendo stati gli stessi depenalizzati dagli articoli 8 e 10 del D.L.G. 19 dicembre 1994 n. 758 e ha ordinato la trasmissione degli atti alla autorità procedente per un nuovo giudizio con riferimento alle ipotesi di reato già contestate e ancora vigenti).
Riferimenti normativi: Legge 10/01/1935 num. 112 art. 5, Legge 10/01/1935 num. 112 art. 6, Legge 10/01/1935 num. 112 art. 12, Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 10, Legge 05/01/1953 num. 4 art. 5, Legge 05/01/1953 num. 4 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 com. 1 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 620 com. 1 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)