Sez. L, Sentenza n. 3187 del 02/04/1987 (Rv. 452254 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIA - MATERNITÀ - INDENNITÀ EROGATE DALL'INPS - RIPOSI DELLA LAVORATRICE MADRE COINCIDENTI CON LO SCIOPERO DELLA MEDESIMA E DEGLI ALTRI LAVORATORI EFFETTUATI NELLE STESSE ORE - OBBLIGAZIONE ASSISTENZIALE DELL'ISTITUTO - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA DELL'INPS.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIA - MATERNITÀ - INDENNITÀ EROGATE DALL'INPS - RIPOSI DELLA LAVORATRICE MADRE COINCIDENTI CON LO SCIOPERO DELLA MEDESIMA E DEGLI ALTRI LAVORATORI EFFETTUATI NELLE STESSE ORE - OBBLIGAZIONE ASSISTENZIALE DELL'ISTITUTO - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA DELL'INPS.*
I riposi previsti dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, cui la lavoratrice madre ha diritto per provvedere alla assistenza diretta del bambino, devono essere goduti negli orari prefissati - in relazione alle esigenze del neonato e del servizio - dal datore di lavoro d'intesa con la lavoratrice, o, in Mancanza di accordo, dall'ispettorato del lavoro, e non possono subire spostamenti o soppressioni in relazione a particolari evenienze che in determinati giorni riducano la durata dell'orario effettivo di lavoro. Pertanto, il diritto a tali riposi (ed alla correlativa retribuzione), mentre non è né escluso né limitato quantitativamente dal fatto che la lavoratrice madre abbia partecipato ad uno sciopero effettuato in ore diverse da quelle stabilite per i riposi stessi, viene invece meno allorché questi coincidano con lo sciopero cui abbia aderito detta lavoratrice, gravando in tal caso sull'i.N.P.S., il quale neghi la relativa indennità, l'Onere di provare il fatto estintivo della propria obbligazione assistenziale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 10 CORTE COST., DPR 25/11/1976 num. 1026 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)