Sez. L, Sentenza n. 292 del 19/01/1990 (Rv. 464878 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ - LAVORATRICE MADRE - RIPOSI - SCIOPERO COINCIDENTE CON LE ORE STABILITE PER I RIPOSI STESSI - ADESIONE DELLA LAVORATRICE - PERDITA DEL RELATIVO DIRITTO - CONSEGUENZA NECESSARIA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ - LAVORATRICE MADRE - RIPOSI - SCIOPERO COINCIDENTE CON LE ORE STABILITE PER I RIPOSI STESSI - ADESIONE DELLA LAVORATRICE - PERDITA DEL RELATIVO DIRITTO - CONSEGUENZA NECESSARIA.*
I riposi (od, in Mancanza, l'indennità) - cui ha diritto la lavoratrice madre in base all'art. 10 della legge n. 1204 del 1971, norma che, al fine di consentire alla madre l'allattamento del neonato e di provvedere all'assistenza diretta dello stesso, attribuisce alla lavoratrice due periodi di riposo di un'ora ciascuno se l'orario di lavoro è pari o superiore a sei ore al giorno ovvero un unico periodo di riposo di un'ora se l'orario di lavoro è inferiore al limite suddetto - spettano alla lavoratrice in relazione all'orario giornaliero normale (e non già in relazione al numero di ore di lavoro in concreto effettuate nelle singole giornate) e devono essere goduti nei periodi determinati con accordo tra la lavoratrice stessa ed il datore di lavoro ovvero, in Mancanza di intesa, nei periodi fissati dall'ispettorato del lavoro senza spostamenti o soppressioni in relazione a particolari evenienze che modifichino o riducano la durata dello orario normale. Pertanto, il diritto a tali riposi (ed alla correlativa indennità), mentre non è né escluso né limitato quantitativamente dal fatto che la lavoratrice madre abbia partecipato ad uno sciopero effettuato in ore diverse da quelle stabilite per i riposi stessi, viene invece meno allorché questi coincidano con lo sciopero cui abbia aderito detta lavoratrice, senza che in tal caso la medesima possa, con Determinazione unilaterale ancorché limitatamente a sè stessa, modificare l'orario dello sciopero quale proclamato dalle organizzazioni sindacali per non farlo coincidere con le ore di riposo. (Conf 3187/87, mass n 452254; (Conf 7800/86, mass n 449750).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)