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Sez. 3, Sentenza n. 72 del 18/01/1966 Ud. (dep. 23/05/1966) Rv. 101494 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE.*
Stato
decisa il 1966-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/101494-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE.*

Si verifica l'ipotesi della ricettazione fallimentare (art 232, n 2, legge fallimentare) quando taluno, fuori dei casi di concorso nella bancarotta fraudolenta, distrae o ricetta merce o altri beni dell'imprenditore essendo consapevole del suo stato di dissesto. Da tale struttura del reato emerge chiaramente quale e il punto differenziale fra la bancarotta fraudolenta (art 216, n 1, legge citata) e la ricettazione fallimentare: esso va ricercato nell'elemento subiettivo, poiche fatti obiettivamente uguali possono ricevere l'una o l'altra qualificazione a seconda che l'agente agisca o meno in concorso con l'imprenditore resosi responsabile del reato di bancarotta. E palese, quindi, che anche in materia di delitti fallimentari il legislatore non ha derogato alla sistematica adottata dal codice nella previsione del reato di ricettazione (art 648 cod pen), che costituisce fattispecie autonoma solo nel caso in cui non sussista concorso con l'autore del reato da cui provengono le cose ricettate.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 232 com. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 232 com. 2, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 com. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)