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Sez. 2, Sentenza n. 10202 del 10/05/1982 Ud. (dep. 28/10/1982) Rv. 155881 - 01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - DISTRAZIONI SENZA CONCORSO DEL FALLITO - RICETTAZIONE FALLIMENTARE - PROVENIENZA ILLECITA DEI BENI RICEVUTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155881-01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - DISTRAZIONI SENZA CONCORSO DEL FALLITO - RICETTAZIONE FALLIMENTARE - PROVENIENZA ILLECITA DEI BENI RICEVUTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

L'espressione ricettare nell'art. 232, comma terzo, n. 1, del R.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) non ha il significato della condotta costitutiva del delitto comune di ricettazione, ma va intesa nella sua accezione lessicale di dare ricetto, occultare, ricevere o tenere presso di sè clandestinamente od occultamente. Pertanto la ricettazione fallimentare è ravvisabile anche se l'agente riceve beni che l'imprenditore non abbia acquistato con mezzi costituenti reato. (Conf mass n 104449; (Conf mass n 101494).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 232 com. 3 n. 1, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 232 com. 3 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)