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Sez. L, Sentenza n. 2414 del 09/02/2004 (Rv. 569989 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Impugnazione da parte del lavoratore di licenziamento asseritamente intimato oralmente - Deduzione di altra causa di scioglimento del rapporto da parte del datore convenuto - Valutazione delle risultanze istruttorie - Incidenza dei relativi oneri probatori - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569989-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE

Qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca che la cessazione del rapporto è intervenuta per altra causa(nella specie "mutuo consenso o dissenso" ovvero "impossibilità sopravvenuta non imputabile alle parti"), l'indagine del giudice di merito deve essere rigorosa, data la rilevanza dell'accertamento rimessogli, incidente su beni giuridici formanti oggetto di tutela privilegiata da parte dell'ordinamento, e tenere adeguato conto del complesso delle risultanze istruttorie significative ai fini in esame, in relazione anche all'esigenza di rispettare non solo il primo comma dell'art. 2697 cod. civ., relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, ma anche il secondo comma, che pone a carico dell'eccipiente la prova dei fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che nel respingere la eccezione del datore di lavoro, aveva rilevato come questi avesse contraddittoriamente negato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e avesse poi dedotto lo scioglimento del contestato rapporto lavorativo per mutuo consenso e/o per impossibilità sopravvenuta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)