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Sez. L, Sentenza n. 4760 del 13/04/2000 (Rv. 535652 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Causa della risoluzione del rapporto - Licenziamento orale e dimissioni del lavoratore - Contrapposizione in giudizio delle due ipotesi - Oneri probatori gravanti rispettivamente su lavoratore e datore di lavoro - Oggetto - Valutazione del complesso delle risultanze istruttorie - Rigore - Necessità - Accertamento delle dimissioni - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535652-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE

Qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni del lavoratore, il materiale probatorio deve essere raccolto, da parte del giudice di merito, tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente ai sensi dell'art. 2697, comma secondo, cod. civ.. In particolare, ai fini della prova delle dimissioni, va verificato che la dichiarazione o il comportamento cui si intende attribuire il valore negoziale di recesso del lavoratore contenga la manifestazione univoca dell'incondizionata volontà di porre fine al rapporto e che questa volontà sia stata comunicata in modo idoneo alla controparte, considerando - ai fini di tale ultima indagine - che le dimissioni costituiscono un atto a forma libera, a meno che sia convenzionalmente pattuita la forma scritta "ad substantiam". (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che la cessazione del rapporto di lavoro fosse da ricondurre a dimissioni del lavoratore, benché questi avesse manifestato la volontà di porre fine al rapporto oralmente ed avesse invocato una norma pattizia prevedente la forma scritta come quella "normale" delle dimissioni; la S.C. ha considerato corretto che, in assenza di indicazioni circa le conseguenze derivanti dal mancato rispetto della forma scritta, il giudice di merito avesse attribuito alla suddetta previsione contrattuale un valore meramente ricognitivo del modo comunemente adottato per comunicare il recesso del lavoratore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)