Sez. 1, Sentenza n. 1498 del 07/03/1996 Cc. (dep. 30/05/1996) Rv. 204927 - 01
Stupefacenti - Commercio, esportazione ed importazione | Realizzazione del reato di importazione - Semplice accordo fra i soggetti interessati - Sufficienza - Esclusione - Tentativo punibile - Configurabilità.
Stupefacenti - Commercio, esportazione ed importazione
Il reato di importazione di sostanze stupefacenti, ove si prescinda dall'ipotesi di un previo acquisto delle medesime, non può ritenersi realizzato sulla base del semplice accordo fra i soggetti interessati all'effettuazione dell'operazione, potendo un tale accordo eventualmente valere ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 56 cod. pen., solo a rendere configurabile il tentativo punibile.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)