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Sez. 6, Sentenza n. 27998 del 11/07/2011 Ud. (dep. 15/07/2011) Rv. 250560 - 01

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE | Importazione - Accordo - Reato - Consumazione - Esclusione - Autonoma detenzione dello stupefacente - Acquisizione - Necessità - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250560-01

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE

Ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti non è sufficiente la mera conclusione dell'accordo finalizzato all'importazione dello stupefacente, ma è necessaria l'acquisizione dell'autonoma detenzione della droga da parte dell'importatore, la quale si realizza anche attraverso l'assunzione da parte di quest'ultimo della gestione dell'attività volta all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)