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Sez. 3, Sentenza n. 10558 del 02/07/1999 Ud. (dep. 08/09/1999) Rv. 214350 - 01

CACCIA - ESERCIZIO - IN GENERE | Uso di richiamo elettroacustico - Estinzione del reato per prescrizione - Confisca del richiamo - Obbligatorietà.
Stato
decisa il 1999-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214350-01

CACCIA - ESERCIZIO - IN GENERE

In tema di caccia con il mezzo vietato del richiamo elettroacustico previsto ex art. 21 lett. r) e 30 lett. m) della legge 11 febbraio 1992 n. 157, la estinzione del reato per intervenuta prescrizione non esclude la confisca dei richiami. Infatti il giudizio di pericolosità è contenuto nella stessa norma penale incriminatrice che ne vieta in modo assoluto l'uso e la detenzione. Nè si può invocare una diversa e ipotetica utilizzazione della cosa per evitare la confisca.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)