diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5262 del 25/09/2000 Cc. (dep. 19/12/2000) Rv. 220007 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca - Confisca disposta con provvedimento di archiviazione per morte del reo - Legittimità - Fondamento - Revocabilità ad istanza degli eredi dell'imputato - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220007-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

Il provvedimento di confisca, disposto contestualmente ad archiviazione per morte del reo, di somma di danaro sequestrata come prezzo del reato (nella specie, commercio non autorizzato di plutonio) è legittimo - stante la non estensibilità alle misure di sicurezza patrimoniali, a norma dell'art. 236, comma secondo, cod. pen., del disposto dell'art. 210 stesso codice che preclude l'applicazione di quelle personali in caso di estinzione del reato - e non è suscettibile di revoca su istanza degli eredi dell'imputato deceduto, che non sono qualificabili come terzi estranei ai quali la cosa appartiene, in quanto un loro eventuale diritto sul bene oggetto della richiesta di restituzione dovrebbe derivare, "jure haereditario", da analogo diritto del dante causa, che è insussistente perché estintosi proprio con la confisca.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 150 CORTE COST., Cod. Pen. art. 210, Cod. Pen. art. 236 com. 2, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 411 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)