Sez. 3 - , Sentenza n. 21220 del 05/07/2022 (Rv. 665183 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - FACOLTA' E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE | Spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c. - Relative a legali o tecnici non designati dall’assicuratore - Clausola che ne escluda la refusione - Nullità.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - FACOLTA' E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE
La clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è nulla ex art. 1932 c.c., dal momento che deroga "in pejus" al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c.
Cod. Civ. art. 1917 com. 3, Cod. Civ. art. 1932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)