Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4786 del 23/02/2021 (Rv. 660611 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Azione promossa dal terzo danneggiato - Spese di lite sostenute dall'assicurato - Obbligo dell'assicurazione di rimborsarle - Sussistenza - Limiti - Assorbimento della domanda di garanzia - Rilevanza - Esclusione.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
L'assicurato contro i rischi della responsabilità civile, se convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, ha diritto alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per contrastare la pretesa attorea; tale diritto sussiste sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita, e può essere negato solo qualora manchi o sia inefficace la copertura assicurativa (circostanza che spetta al giudice accertare, anche incidentalmente) oppure quando le spese di resistenza sostenute dall'assicurato siano state superflue, eccessive od avventate.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)